Art. 45.
(Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile).

      1. L'articolo 548 del codice civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 548. - (Concorso di coniuge separato e parte dell'unione civile). - Se chi muore lascia il coniuge separato con sentenza passata in giudicato e la parte dell'unione civile, a quest'ultima è riservato un quarto del patrimonio, al coniuge separato la metà.
      Quando chi muore lascia altresì un figlio legittimo o naturale, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 542, alla parte dell'unione civile è riservato un quinto del patrimonio.
      Se i figli sono più di uno, un ottavo del patrimonio spetta alla parte dell'unione civile».